Ordinanza Sindaco n. 36-2025 lotta integrata alle zanzare in area privata

Dettagli della notizia

Ordinanza per la lotta integrata ai culicidi in aree private con la finalità di prevenire e controllare le malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, di Zanzara Tigre (Aedes albopictus) e Zanzara Comune (Culex pipiens)

Data:

21 Agosto 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

Si informa la cittadinanza che con Ordinanza n. 36 del 21.08.2025 sono state disposte le misure di lotta integrata nelle aree private del territorio comunale, per prevenire e controllare le malattie infettive trasmesse da insetti vettori in particolare zanzara tigre e zanzara comune.

Si ordina a tutti coloro che sono proprietari o hanno la disponibilità di aree all’aperto ove possano crearsi raccolte d’acqua meteorica o di altra provenienza, ognuno per la parte di propria competenza, di:

  • Evitare l’abbandono, anche temporaneo, di contenitori nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
  • Svuotare regolarmente contenitori sotto controllo, coprirli ermeticamente o svuotarli quotidianamente. È vietato lo scarico dell’acqua nei tombini;
  • Trattare l’acqua presente in tombini, pozzetti, griglie e fontane con larvicidi autorizzati, seguendo le indicazioni d’etichetta, ripetendo i trattamenti dopo la pioggia;
  • Chiudere tombini con rete zanzariera se non trattabili, anche in ambienti coperti raggiunti da acque meteoriche;
  • Tenere sgombre le aree esterne da erbacce e rifiuti che possano generare ristagni d’acqua;
  • Svuotare fontane e piscine non in esercizio o trattarle adeguatamente;
  • Impedire la formazione di ristagni in aree di scavo, pneumatici, bidoni, ecc.; i contenitori d’acqua devono essere coperti ermeticamente o svuotati ogni 5 giorni;
  • Trattare i materiali stoccati all’aperto entro 5 giorni da ogni pioggia;
  • Nei cimiteri, i portafiori devono contenere sabbia umida o acqua trattata con larvicida. I sottovasi e i vasi con fiori finti vanno riempiti di sabbia;
  • I conduttori di serre, vivai e negozi di piante devono effettuare regolari trattamenti larvicidi;

Per quanto concerne gli interventi adulticidi

  • I trattamenti adulticidi nelle aree private sono consentiti solo in via straordinaria e devono rispettare le misure di mitigazione previste dal Piano Regionale;
  • Gli interventi devono essere eseguiti da ditte in possesso dei requisiti di cui alla L. 82/1994 e D.M. 274/1997;
  • L’uso di impianti automatici è soggetto a:
    - Comunicazione preventiva al Comune con almeno 48 ore di anticipo (come da modulo Allegato B – Appendice B DGR n. 421/2025);
    - Uso di prodotti biocidi o PMC autorizzati per impianti automatici;
    - Rispetto delle seguenti condizioni:
    a) Trattamenti tra il crepuscolo e l’alba.
    b) Allontanamento di persone e animali.
    c) Chiusura di porte e finestre.
    d) Divieto di irrorare piante in fioritura o con melata.
    e) Avviso agli apicoltori nel raggio di 300 metri.
    f) Copertura o lavaggio degli arredi da giardino.
    g) Protezione di vasche e laghetti con pesci o usati per abbeveraggio.
    h) Affissione di avviso almeno 48 ore prima del trattamento (come da modulo Allegato B – Appendice C DGR n. 421/2025).

Ultimo aggiornamento: 22/08/2025, 08:43

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