ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GIUDICI POPOLARI

Dettagli della notizia

Legge n. 287 del 10 aprile 1951. Legge n. 405 del 5 maggio 1952 , art. 3 Legge 1441/1956 art. 27. DPR n. 273 del 28 luglio 1989

Data:

28 Marzo 2025

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Descrizione

L’Albo dei Giudici Popolari, istituito ai sensi della Legge 10/4/1951 n. 287, è l’elenco delle persone qualificate a ricoprire la posizione di giudice popolare presso la Corte D’Assise di primo e di secondo grado. Tali giudici sono chiamati a comporre, a seguito di estrazione a sorte, il Collegio giudicante della Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’Appello, per una precisa prescrizione della Costituzione (art. 102, terzo comma), che prevede espressamente forme di partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

Ogni due anni, negli anni dispari, i Comuni procedono all’aggiornamento dell’Albo, con la cancellazione di chi non è più in possesso dei requisiti richiesti e con l’iscrizione dei cittadini che hanno maturato i requisiti di legge. Questa funzione è esercitata tramite un’apposita Commissione Comunale (composta dal Sindaco, o suo delegato, e da due consiglieri comunali).

Ultimo aggiornamento: 01/04/2025, 09:54

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